Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 18/02/1999 n. 28

Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto.

la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

CAPO I Disposizioni in materia tributaria.

Art. 1 - Disciplina tributaria delle erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia.

1. Si applicano per le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni.

2. Per le somme versate al patrimonio della Società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dall'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, è elevato al 30 per cento. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I proventi percepiti dalla Società di cultura nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

4. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 2, la Società di cultura versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13-bis e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, e una somma pari rispettivamente al 34 per cento e al 37 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Art. 2 - Esenzione dall'accisa sugli oli minerali del "biodiesel".

1. All'articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "è esentato dall'accisa il "biodiesel" ottenuto nell'ambito di progetti - pilota tendenti a promuoverne l'impiego sperimentale e favorirne lo sviluppo tecnologico, fino a un quantitativo massimo annuo di 125.000 tonnellate. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole, sono determinati i tempi di applicazione dei progetti-pilota, nonché i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori".

Art. 3 - Disposizioni in materia di società cooperative.

1. La disposizione dell'articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977 n. 904, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

2. Le società cooperative e i loro consorzi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 31 gennaio 1992 n. 59, che, entro il sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, recepiscono negli statuti le disposizioni di cui all'articolo 2536 del codice civile e all'ar- ticolo 11, comma 5, della citata legge n. 59 del 1992, concernenti la devoluzione a fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza delle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che, entro la stessa data, ottemperino agli obblighi di versamento stabiliti dalle predette disposizioni.

3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, concernente l'obbligo per le società cooperative e i loro consorzi di devolvere a fondi mutualistici una quota degli utili annuali pari al 3 per cento, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire".

Art. 4 - Esenzione dall'IVA delle prestazioni socio - sanitarie rese in base a contratti o convenzioni stipulati con enti pubblici.

1. All'articolo 10, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, la parola: "direttamente" è soppressa.

Art. 5 -Indetraibilità dall'IVA dell'imposta per l'acquisto di premi oggetto di manifestazioni a premio.

1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, le parole: "beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio" devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime.

Art. 6 - Redditi da fabbricati.

1. All'articolo 33, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo le parole: "all'esercizio del culto," sono inserite le seguenti: "compresi i monasteri di clausura,".

Art. 7 - Indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari.

1. All'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma "Le somme complessivamente percepite a titolo di indennità di cui al primo comma, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso".

2. All'articolo 154, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, come da ultimo sostituito dall'articolo 10 della legge 15 gennaio 1991 n. 14, le parole: "e sulle indennità di trasferta" sono soppresse.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire

5.400 milioni a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19992001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8 - Disposizioni in materia di imposta di registro.

1. All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, le parole: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis) e 27 quinquies)".

2. All'articolo 40, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, come modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996 n. 425, le parole: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8) e 8 bis)" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 bis) e 27 quinquies)".

Art. 9 - Finanziamenti di programmi di edilizia residenziale pubblica.

1. All'articolo 55, comma 3, lettera b), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo le parole: "finanziamenti erogati dallo Stato" sono inserite le seguenti: ", dalle regioni e dalle province autonome".

Art. 10 - Interessi per la dilazione di pagamento dell'imposta di successione.

1. All'articolo 38, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, le parole: "del nove per cento annuo" sono sostituite dalle seguenti: "determinata con decreto del Ministro delle finanze".

Art. 11 - Deducibilità di imposte e contributi non pagati per differimento di termini.

1. La sospensione o il differimento dei termini di versamento di imposte o contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo, adottati in conseguenza di calamità pubbliche, non fa venire meno la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge.

Art. 12 -Rimborso dell'imposta di consumo assolta da operatori della Repubblica di San Marino.

1. Il credito di imposta ed il rimborso previsti, rispettivamente, dall'articolo 35, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, relativamente all'imposta erariale di consumo assolta sui prodotti audiovisivi e cinefotottici detenuti per uso commerciale, alla data del 1 gennaio 1993, presso i magazzini o esercizi di vendita, nonché sugli apparecchi di accensione e gli accendigas detenuti per uso commerciale, alla data del 1 gennaio 1993, presso i magazzini dei distributori all'ingrosso, spettano anche agli operatori della Repubblica di San Marino. Il credito di imposta può essere utilizzato mediante compensazione con l'imposta sul valore aggiunto incassata per la cessione dei beni effettuata nei confronti di acquirenti nazionali.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma1.

Art. 13 - Modifiche alla disciplina recata dall'articolo 29 della legge n. 449 del 1997.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni deliberate dal 2 settembre 1998 al 30 giugno 1999.

2. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, sono apportate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della disposizione medesima, le seguenti modificazioni

 

Pagina 1/4 - pagine: [1] [2] [3] [4]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional